Luciano Moggi con Giraudo e Capello (Getty Images)
Intervista a cura di Fabio Giambò e Nicol Pozzi
Ormai ci siamo, mancano pochi giorni e finalmente dal Tribunale di Napoli verranno rese note le motivazioni della sentenza di primo grado del processo Calciopoli.
Per l’occasione la redazione di Canale Juve ha rintracciato e intervistato Maurilio Prioreschi, uno degli avvocati di Luciano Moggi, ex d.g. della Juventus.
Addentrarsi in una sentenza di cui non si conoscono le motivazioni è impresa ardua, le vie dell’iter logico seguito dal collegio possono essere le più diverse, però diversi punti del dispositivo destano comunque perplessità. Senza fare il toto – motivazione, ci piacerebbe condividere con lei dei dubbi. Il primo riguarda le innumerevoli censure che i difensori hanno mosso all’indagine, e quindi alla formazione della prova: un punto battuto più volte. E’ lecito aspettarsi delle risposte nelle motivazioni?
Mi auguro che la sentenza affronti il tema fondamentale del processo che è proprio quello delle modalità con le quali sono state acquisite le fonti di prova nella fase delle indagini prelimnari. La genuinità nell’acquisizione della prova è la prima regola in un processo penale. Se la prova non è acquisita in modo genuino l’esito del processo è falsato.
La stampa ha svolto un ruolo in questo processo, come per tutti i processi mediatici. In molti si sono appassionati al ritornello “tutti colpevoli – nessun colpevole” per screditare la strategia difensiva. E ovviamente hanno colto al balzo la condanna per rincarare la dose: ma la strategia non è mai stata improntata a questo, semmai a dimostrare l’inquinamente delle indagini..da parte degli stessi inquirenti. Nell’udienza del 27 settembre 2011 chiese al tribunale la trasmissione alla procura degli atti contro Auricchio, Baldini e Nucini. Attenderete le motivazioni per procedere autonomamente e separatamente nei confronti dei sopra citati?
Certamente, dopo aver letto la motivazione della sentenza faremo le nostre valutazioni su tutta una serie di testimonianze ed altre circostanze emerse nel corso del dibattimento.
Avvocato, per come è formulata la norma sulla frode sportiva, possiamo ben dire che si tratta di un reato con un’ampia “latitudine”. La soglia di punibilità non richiede che si realizzi un evento per la consumazione del reato, anzi dalle condanne ci è parso di capire che può compiersi (o tentare) la frode anche senza il segmento arbitrale. Premesso che la norma non si può cambiare a piacimento, e quindi trattasi di sterile esercizio giuridico, secondo lei la frode sportiva così com’è può essere quantomeno una norma poco “dettagliata”?
Nella mia discussione ho sostenuto che la frode sportiva che si realizza con atti fraudolenti non può essere un reato di pericolo ma deve essere un reato di evento come tutti i delitti di frode previsti nel codice penale. Sono convinto di questo e non sono il solo. Anche parte della dottrina è per questa tesi.
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